L’articolo 8 del Job act lavoratori autonomi ( Legge 81 del 22.05.2017) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 135 del 13.06.2017 introduce tre diverse novità:
Per quanto riguarda le novità di carattere fiscale, è previsto che per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non si applicano i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all’articolo 54 del TUIR.
Inoltre, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto, tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che la vigente formulazione prevede che le spese di vitto e alloggio che sono sostenute direttamente dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata non costituiscono compensi in natura, ovvero reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente.
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