News Pubblicata il 14/05/2017

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Licenziamento collettivo: comunicazioni in 7 giorni anche se l'azienda chiude

In caso di cessazione dell’attività va comunque rispettato il termine per la comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori. Cassazione n. 11404-2017



In caso di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività aziendale, va comunque rispettato il termine di 7 giorni per l’invio della comunicazione  dei criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati , prevista dall’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 (come riformulato dall’articolo 1, comma 44, della legge 92/2012).  Questo quanto affermato dalla Cassazione  nella ordinanza n. 11404/2017.

Il caso riguardava il licenziamento di un dipendente per il quale la  comunicazione finale con indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta era  stata inviata alle associazioni di categoria oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti. Il ricorso sosteneva che   in presenza di una procedura di licenziamento collettivo con  chiusura totale dell’ azienda, il termine di 7 giorni non fosse vincolante dato che  con  l’azzeramento dell’intero organico  non sarebbe stato verificabile l'applicazione dei criteri di scelta.
La Suprema corte  osserva invece  che l’obbligo di comunicare le modalità applicative dei criteri di scelta , anche se a posteriori, cioe dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività , conserva la sua funzione di garanzia e di controllo  in quanto è necessario poter verificare che tale dichiarazione non sia falsa e non dissimuli in realta  la cessione dell’azienda o la ripresa  dell'attività con altro nome o in altra sede.
Viene a questo proposito sottolineato che l'obbligo di  comunicazione è previsto espressamente  dall’articolo 24, comma 2, della legge 223/1991, proprio in riferimento al caso di cessazione dell’attività.

Per le stesse ragioni, conclude la Suprema corte, non può essere sanata la comunicazione inviata oltre il termine di 7 giorni, in quanto  anche  il termine posto per la comunicazione finale riveste carattere essenziale.  Sulla scorta di questi principi, la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento.  

Su questa ordinanza il commento completo con gli orientamenti giurisprudenziali e testo integrale a cura della prof. R. Staiano: "Licenziamento collettivo e obbligo di comunicazione".

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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