Le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura dal 2014 usufruiscono del cd. "Art-Bonus" cioè un credito d'imposta al 65%. Tale agevolazione è stata resa permanente dalla legge di stabilità 2016 ed è stata oggetto di chiarimenti nella circolare 7/E del 04.04.2017. In generale, il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura ed è riconosciuta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche:
Attenzione: per le persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile.
Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere finalizzate a:
Il credito d‘imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del DL n. 189 del 2016):
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. Il sostenimento dell’onere è documentato
Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Attenzione: per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti
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