Come noto il Decreto Legge n. 50/2017, la cosiddetta manovra correttiva 2017, ha reintrodotto la (parziale) decontribuzione dei premi di produttivita in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro , sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015. L'agevolazione prende il posto dell’innalzamento a 4.000€ delle somme oggetto di detassazione, che era riservato appunto alle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, e consiste in:
In un approfondimento pubblicato il 2 maggio sul sito della Fondazione studi dei onsulenti del lavoro, gli esperti puntualizzano che la novità reintroduce , in maniera meno onerosa per le finanze pubbliche so uno sgravio introdotto nel 1996 ( DL 166 e stabilizzato dal 2007 e la giudicano doppiamente vantaggiosa:
Viene sottolineato che l'agevolazione è riconosciuta solo se i premi sono stati definiti con contratto collettivo di secondo livello, regolarmente sottoscritto secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 , successivamente al 24 aprile 2017.
Viene ricordato che la partecipazione dei lavoratori "è un evidente rimando all’art. 46 della Costituzione il quale riconosce il diritto del lavoratori a collaborare nella
gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi" ed essa viene riconosciuta secondo quanto già previsto dal art. 4 del D.I. 25 marzo 2016, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro dei lavoratori finalizzati al miglioramento delle aree produttive. Come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2016, è necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.”
La Fondazione evidenzia che se l'intento è indubbiamente meritorio, vi sono indubbie difficoltà applicative di questi modelli organizzativi , testimoniate dal fatto che rispetto ai 13.543 gli accordi di secondo livello depositati il 15 luglio 2016, solo il 9,9% (1351 contratti) avevano previsto le forme paritetiche necessarie per l'applicazione dello sgravio.
Rispetto alla misura della decontribuzione, l'approfondimento dei Consulenti del lavoro sottolinea che nella precedente versione lo sgravio era del 25% e si applicava all’aliquota complessiva (escluso lo 0,3% di contributo aggiuntivo NASpI) a carico del datore di lavoro, mentre nella norma attuale la misura si ferma al 20% non vi è alcun riferimento al vecchio limite di applicabilità dell’1,60% della retribuzione annua .
Inoltre lo sgravio contributivo dei premi di produttività delle legge di stabilità 2016, non incideva sulla posizione pensionistica del lavoratore che si vedeva accreditata tutta la contribuzione figurativa mentre la manovra correttiva all’art. 55 specifica che, "è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici’, con conseguente riduzione dell’accantonamento contributivo ad essi riferiti.
Viene infine fornito un esempio di calcolo dell'incidenza dello sgravio sia per il datore di lavoro che per il lavoratore .
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