La legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Circolare 14/e del 27 aprile 2017.
In merito agli effetti fiscali, è stato chiarito che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Ne consegue che il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio che inizia, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il primo gennaio 2019.
Diverso è il termine di differimento degli effetti della rivalutazione rilevanti ai fini delle plus/minusvalenze relative ai beni rivalutati.In particolare, nel caso
ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Decorso tale termine, quindi, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione. Il realizzo del bene rivalutato nel corso del periodo di “sospensione” comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con la conseguenza che, da una parte, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e che, dall'altro, sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
In caso di cessione del bene rivalutato da parte del conferitario durante il periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione:
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