La manovra correttiva DL n.50 2017 interviene ampliando leggermente il requisito richiesto ai lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente pesanti e intendono andare in pensione in anticipo con la nuova APE o in quota 41. Viene infatti specificato diversamente il requisito della continuità delle attività gravose o usuranti sia ai fini dell’accesso all’APE sociale che all’anticipo pensionistico a quota 41, per i lavoratori precoci, già previsto dalla legge Fornero .
Come noto la legge di stabilità 2017 aveva fissato il requisito dellosvolgimento di mansioni particolarmente gravose (elencate agli allegati C ed D della legge 232 2016) per almeno 6 anni in via continuativa . Con questo requisito era consentito:
Il decreto n. 50 2017 specifica che le mansioni si considerano svolte in via continuativa non piu solo se svolte nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento, bensì anche se nei sei anni “hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, e se nel settimo anno sono state svolte per un tempo corrispondente a quello di interruzione"; ciò significa in sostanza che ai fini dell'accesso si prendono in considerazione i 7 e non 6 anni di lavoro immediatamente precedenti la pensione. La disposizione favorisce principalmente i lavoratori del settore edile, da sempre caratterizzato da un alto tasso di discontinuità dei periodi lavorativi.
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