Sui premi di produttività che sono stati recentemente incentivati con un trattamento fiscale agevolato dalla legge di stabilità 2017 la manovra correttiva del DL 50 2017 interviene aggiungendo uno sgravio contributivo ma al contempo abbassando la quota massima di retribuzione premiale agevolabile , in particolare per le aziende che garantiscono una partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro.
Vediamo piu in dettaglio . L’art. 55 del D.L. 50/2017 sostituisce integralmente il comma 189 dell’art. 1 della L. 208/2015 che innalzava da 3000 a 4000 euro il tetto dei premi di produttività e delle somme erogate come partecipazione agli utili dell'impresa, ( comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015) che godevano del regime di favore con imposta sostituiva al 10% . Per tali aziende ora il tetto resta a 3000 euro ma viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro , fino ad un importo massimo di 800 Euro.
Sulla medesima quota, inoltre , non è prevista alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Tale disposizione si applica solo per le retribuzioni premiali erogate a partire dall’entrata in vigore del D.L. in esame (ossia dal 24 aprile 2017).
E' evidente che per i lavoratori cio comporta una possibile diminuzione delle agevolazioni per effetto della riduzione della soglia di accesso all'agevolazione che non è compensata dal risparmio di contributi sull'importo di 800 euro Le imprese, invece, saranno avvantaggiate nel caso di premi di risultato corrisposti in danaro perche godranno della significativa riduzione dei contributi del 20%, che prima non era prevista .
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