News Pubblicata il 02/05/2017

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Agevolazione prima casa 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le agevolazioni per la prima casa sono valide anche se il lavoro nel comune dell'immobile agevolato termina, e il contribuente si impegna a cambiare residenza entro 18 mesi



 I requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa sono stati oggetto di chiarimento per l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 53 del 27 aprile 2017. Nell'interpello, il contribuente ha acquistato nel 2016 un abitazione con le agevolazioni "prima casa" in quanto nel comune in cui è ubicato l'immobile svolgeva la sua attività prevalente, ma per motivi lavorativi, detta attività è stata chiusa nello stesso anno e lo studio sito nel comune dell'immobile oggetto di agevolazione “non è mai stato utilizzato in quanto le previsioni professionali sul territorio non si sono realizzate”.

L’interpellante chiede, quindi, di conoscere se possa conservare i benefici fiscali ‘prima casa’ fruiti per l’acquisto dell’immobile iimpegnandosi a fissare la propria residenza nel Comune.

Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che le agevolazioni per l’acquisto della ‘prima casa’ cioè

spettano all’acquirente che alternativamente

Nel caso oggetto di interpello, il termine di 18 mesi per trasferire la residenza risulta ancora pendente, pertanto il contribuente può dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall’acquisto agevolato. Tale atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario, deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto.
Come chiarito nel documento di prassi, si precisa che la rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla registrazione dell’atto di acquisto a condizione che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta dall’ufficio.

Attenzione: La rettifica pertanto potrà essere effettuata dal contribuente semprechè l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni ‘prima casa’ rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 27.04.2017 n. 53

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