L’art. 54 del D.L. 50/2017 si occupa del rilascio del DURC alle aziende con debiti contributivi , nel caso di istanza per la definizione agevolata di tali crediti, prevista dall’art. 6 della legge di stabilità 2017. In particolare a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto a tali crediti non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.
Il procedimento delineato dalla norma prevede però che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
Il DURC dunque è rilasciato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti contributivi. Il decreto 50/2017 interviene ora specificando che il rilascio del DURC è annullato in caso di:
- mancato pagamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;
- insufficiente versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;
- tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.
Sul tema vedi anche Manovrina in Gazzetta: ecco il testo ufficiale
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