Le novità per i contratti brevi sono contenute nell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella L. 96 del 21 giugno 2017 che modifica il regime fiscali delle locazioni brevi e turistiche.
Le principali novità riguardano: l’applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte degli intermediari, che diventano sostituti di imposta.
Il decreto legge 50 al 1 comma dell’art. 4 specifica quali sono i contratti brevi, individuandoli nei contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni che possono prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia e la biancheria.
Tali contratti possono essere stipulati direttamente, tramite intermediari o attraverso portali on line.
La norma prevede che a tali contratti dal 1 giugno 2017 è possibile applicare su opzione la cedolare secca del 21%.
Se i contratti vengono stipulati con l’intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi:
- In tutti i casi l’intermediario deve comunicare i dati dei contratti conclusi per suo tramite
- Se l’intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l’obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di trattenere il 21% e versarlo direttamente nelle casse dello Stato.
- L’imposta trattenuta e versata dall’intermediario dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca.
Entro 90 giorni sarà emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di trasmissione degli elenchi da parte degli intermediari.
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