Dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento del coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio, rappresenta:
L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge per il mantenimento in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio, nella misura in cui risulta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, deve essere dichiarato in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir), secondo il principio di cassa, occorre pertanto dichiarare il reddito effettivamente percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi.
Devono essere dichiarati anche gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”), sono invece esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli.
Nel caso in cui il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingua la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per il 50% del loro importo.
E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente assegni periodici corrisposti dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di 7.750 euro (il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.).
Il coniuge che percepisce l’assegno dovrà indicarlo:
Come si nota nelle istruzioni del Mod. 730/2017 e del Mod. Redditi PF 2017, è richiesto di riportare, nel caso di assegni periodici di mantenimento, quanto indicato nel punto 5 della Certificazione Unica 2017, tuttavia, nella maggior parte dei casi tali somme sono versate direttamente, e non tramite il datore di lavoro, pertanto non compariranno nel Modello CU 2017, quindi nel caso in esame non c'è uno specifico documento fiscale che attesti l'effettiva erogazione dell'assegno di mantenimento, di conseguenza, nella colonna 2 di uno dei righi da C6 a C8 dovrà essere indicato l'importo risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria effettivamente percepito, ricavabile, ad esempio, da estratti conto bancari.
In base a quanto sopra indicato sul criterio di cassa, se nel 2016 un coniuge ha percepito soltanto 9 mensilità, e le restanti 3 mensilità sono state erogate nel 2017, nella dichiarazione dei redditi 2017 riferita all’anno 2016 dovrà dichiarare soltanto le 9 mensilità percepite nell’anno di imposta, così come a sua volta, il coniuge che le ha corrisposte potrà dedurre soltanto le stesse mensilità.
E' opportuno segnalare che la questione del diverso regime fiscale applicabile agli assegni corrisposti al coniuge, a seconda che abbiano carattere periodico o di una tantum, è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che le due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in materia, ed è stato più volte ribadito con chiarezza che:
• per il coniuge erogante, l’assegno in unica soluzione non è deducibile;
• di conseguenza per il coniuge percettore, l’importo non è da sottoporre a tassazione.
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