News Pubblicata il 28/04/2017

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Impianti fotovoltaici 2017: possibile fare il super ammortamento

Super ammortamento 2017 possibile anche per le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate



La questione dell’ammortamento degli impianti eolici e fotovoltaici è sempre stata piuttosto complessa a causa dei cambiamenti interpretativi dell’Agenzia, che ha fornito chiarimenti recentemente con la Circolare 4/e del 30 marzo 2017.

Fino alla Circolare 36/E 2013 era possibile ammortizzare il costo dell’impianto fotovoltaico con aliquota pari al 9% in quanto era considerato un bene mobile, mentre c'è stato un cambio di rotta con la citata circolare 36/E/2013 che ha previsto per gli impianti fotovoltaici la qualificazione sulla base delle risultanze catastale. Questo cambio ha portato alla qualifica “immobiliare” per la maggioranza degli impianti in quanto gli unici impianti che hanno tenuto la categoria di bene mobile, sono gli impianti di dimensioni molto ridotte con una potenza nominale inferiore a 3 Kw. 

In particolare, per quanto riguarda il super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici, è consentito di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40% con esclusione degli investimenti in:

Per gli impianti fotovoltaici, si ricorda che il bene ammortizzabile è stato considerato in maniera “unitaria” dalla circolare36/E/2013 e, che ha attribuito il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti qualificabili come “beni mobili” in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il coefficiente del 4% agli impianti qualificabili come “beni immobili”. Le stesse regole sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell’eolico.
Occorre però tenere in considerazione anche la cd. "norma sugli imbullonati" (art. 1, comma 21 L. 208/2015) in base alla quale dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

Al riguardo, la circolare 2/E/2016 ha precisato nel disporre l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, sono estromesse dal calcolo della rendita catastale quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

Alla luce della novità legislativa introdotta dal comma 21 Legge 208/2015, si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento. Di conseguenza:

I contribuenti potranno fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 cioè investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

Fonte: Fisco e Tasse



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