E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 18.4.2017, il D.P.C.M. 17 febbraio 2017 che regolamenta il cosiddetto “bonus nido” per i bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016, istituito dalla Legge di stabilità 2017 . Il decreto prevede l'erogazione di due tipi di bonus:
In entrambi i casi è necessario presentare all’INPS una domanda specificando a quale dei due intende accedere. Per ciascun anno, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre.
Il nuovo bonus asilo nido non sarà cumulabile con le detrazioni previste dalle leggi 266/2005 e n.203/2008 relative a spese sostenute per la frequenza di asili nido .
Può invece essere goduto nello stesso anno ma solo in relazione a mensilità diverse, il bonus detto "voucher asili nido -baby sitter" previsto dalla legge 92 0212 , in alternativa al congedo parentale, che è ancora in vigore fino al 2018.
Si attende ora dall'INPS, teoricamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la circolare di istruzioni per le modalità di presentazione della domanda. Le domande saranno soddisfatte , secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate che sono pari a 144 milioni di euro per il 2017 , e che diventeranno 250 nel 2018, 300 nel 2019, 330 nel 2020.
Sui voucher baby sitter asilo nido vedi Cosa si intende per voucher baby sitting?
Sulle misure per le famiglie leggi anche: Legge di stabilità 2017: cosa cambia per le famiglie
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