Nella Circolare n. 8/E del 07.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle dichiarazioni infedeli. In particolare, ha chiarito che se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini IVA) superiori a quelli spettanti, è prevista una sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive. In particolare, gli organi accertatori, nel determinare la sanzione per infedele
dichiarazione, si riferiranno solo a quella parte di credito non spettante, effettivamente utilizzata dal contribuente. Diversamente, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio (e, conseguentemente, arrecato alcun danno all’Erario). Pertanto, qualora sia esposto in dichiarazione un
credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal contribuente, la violazione commessa è punita con la sanzione da 250 a 2.000euro, senza recupero d’imposta.
La sanzione per infedele dichiarazione dal 90 al 180 % (ed il recupero dell’imposta) resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Con un quesito posto dalla stampa specializzata, è stato chiesto all'Agenzia come comportarsi nel caso in cui la dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2014 chiuda con un credito di 100, quella relativa all’anno successivo chiuda con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell’anno precedente) e quella del 2016 chiuda con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell’anno precedente), che viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell’Iva periodica.Se nel 2018 l’Agenzia accerta l’infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30, come viene determinata la sanzione?
Nel caso di specie, il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è:
Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 (dal 90 a 180 per cento del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all’articolo 8 (da 250 am 2.000 euro).
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