E’ stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017, il testo di un decreto legislativo contenente disposizioni che integrano e correggono il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 11/2016, articolo 1, comma 8.
Le modifiche - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - sono state introdotte tenendo in considerazione le consultazioni effettuate dal Parlamento, le osservazioni formulate dall’ANAC, le considerazioni del Consiglio di Stato nonché le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento principali e delle categorie dei destinatari del provvedimento
Sono tre le direttrici dell’intervento:
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modifiche di coordinamento per agevolare la lettura e l’interpretazione del testo;
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integrazioni migliorative dell’efficacia e chiarificatrici della portata di alcuni istituti;
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“limitate modifiche” ad alcuni istituti rilevanti, adottate alla luce alle criticità evidenziate nella fase attuativa del Codice.
E' previsto un periodo transitorio in cui l’appalto integrato è possibile per gli appalti con progetti preliminari o definitivi già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
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l’introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi di progettazione a base di gara;
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una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale;
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l’integrazione della disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
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la conferma, per l’affidamento in subappalto, della soglia limite del 30 % sul totale dell’importo contrattuale;
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l’introduzione di semplificazioni procedurali in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;
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la definizione della manutenzione semplificata in un decreto del ministero delle dei Trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
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la previsione che introduce il dibattito pubblico sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
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la previsione secondo cui il costo della manodopera va specificamente individuato ai fini della determinazione della base d’asta;
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l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo, appunto, dei collaudatori.