La manovrina fiscale 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, ed è composta da 67 articoli entrati in vigore lo stesso giorno. Le misure contenute nelle manovra erano già stato approvate, nel Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017.
Ecco le principali disposizioni:
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Split Payment: Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti con ritenuta d'acconto (professionisti, agenti, ..) sia di quelle effettuate nei confronti di tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
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Detrazione IVA: il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Si riduce così da 2 anni a 1 il termine entro il quale usufruire della detrazione IVA.
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Contrasto alle compensazioni fiscali indebite (misure antifrode): Vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Se le compensazioni sono effettuare senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni.
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Regime fiscale delle locazioni brevi: A partire dal 1 giugno per i contratti di locazione inferiori a 30 giorni potrà essere applicata su opzione la cedolare secca del 21 %. Obbligo per i portali on line e per gli intermediari di comunicare i dati dei contratti, e nel caso incassino il canone di trattenere il 21% da versare come sostituti di imposta.
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Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica): Si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: Si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).