L’INPS, con circolare n. 71 del 2017, ricorda che l’articolo 18, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale, che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti è data facoltà di cumulare i periodi maturati in tutte le gestioni con i periodi assicurati presso le organizzazioni internazionali, purche coperti da contribuzione."
La disposizione è stata introdotta al fine di ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4168, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha giudicato illegittimo il mancato riconoscimento dei periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione Europea ha compiuto presso l’organizzazione internazionale da parte degli Stati membri.
Com’è noto, il personale dipendente da organismi internazionali viene ammesso a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale.
Pertanto, i predetti lavoratori sono esclusi dall’assoggettamento alle legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati in cui prestano attività lavorativa . La direttiva ha disciplinato la materia per consentire lo stesso tipo di riconoscimento in tutti gli Stati membri.
La facoltà di cumulo è esercitabile dai soggetti che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata Inps;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
Il cumulo può essere esercitato se la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue settimane”.
L'Inps precisa inoltre che il cuulo riguarda i periodi assicurati ai fini del raggiungimento del età pensionabile ma non riconosce i contributi versati ai fini dell'assegno pensionistico. Il documento afferma infatti che “L’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”. Dunque i periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.
Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, sarà quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. In caso di più gestioni, si farà riferimento all'ultima in senso cronologico.
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