Il decreto fiscale 193/2016 ha riaperto i termini per la voluntary disclosure per i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza. Alcuni chiarimenti sulla riapertura dei termini della voluntary, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare omnibus 8/E di venerdì 7 aprile 2017 con le risposte ai quesiti della stampa specializzata. In particolare, è stato chiesto se il beneficiario economico di un rapporto bancario estero possa avvalersi della riapertura della procedura anche se ha già presentato l’istanza nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato ad operare su un conto corrente estero intestato ad un soggetto terzo.
Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla precedente edizione. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/2015, ha chiarito che ai delegati che non risultino essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse; i medesimi soggetti sono invece obbligati a far emergere le eventuali ulteriori attività della specie che detengono o hanno detenuto all’estero in un qualsiasi periodo d’imposta ancora aperto.
Con particolare riferimento al caso prospettato nella domanda appare pertanto evidente che il contribuente che vuole accedere alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria in relazione ai profili internazionali risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di voluntary disclosure internazionale già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Si ritiene quindi che la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria non possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza derivante dalla omissione a suo tempo delle ulteriori attività della specie.
Un altro chiarimento riguarda il versamento spontaneo per la voluntary disclosure e se con l’applicazione del cumulo giuridico le maggiorazioni previste dall’articolo 12, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 472/1997 sono applicate nella misura minima. In particolare, ai fini dell’applicazione di un’unica sanzione (c.d. cumulo giuridico), il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 dispone che, in caso di concorso formale o materiale di violazioni, la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata dal quarto al doppio, ed è previsto l'aumento della sanzione base dalla metà al triplo, qualora le violazioni si riferiscono a più periodi di imposta.
Tuttavia, mentre gli uffici dell’Agenzia delle entrate ai fini del calcolo del cumulo giuridico della sanzione da irrogare possono valutare, nell’ambito della discrezionalità loro rimessa, le percentuali di aumento della sanzione previste dall’articolo 12 del suddetto decreto, tenendo anche conto della condotta del contribuente, della gravità delle violazioni e della frequenza con cui le stesse sono state commesse, il contribuente che ai fini della procedura di collaborazione volontaria intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà.
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