News Pubblicata il 10/04/2017

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730/2017 precompilato: il provvedimento per accedere

Dichiarazione precompilata 2017: pubblicate le regole per l’accesso



La dichiarazione 730/2017 precompilata è vicina. Venerdì è stato pubblicato un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole per l'accesso. A partire dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

A partire dall’anno di imposta 2016 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato: Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai documenti previa acquisizione della delega. Per l’accesso ai documenti del contribuente i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega. Nel file inviato sono indicati i seguenti dati

Richiesta via web: I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:

Delega per l’accesso: Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega per l’accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:

Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui al punto 5.2, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

Presentazione diretta della dichiarazione. Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio. L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica. Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

Scarica il testo della Circolare del 04.04.2017 n. 7.

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Fonte: Fisco e Tasse



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