L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle tipologie di cessioni escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, relativamente a distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia.
Con la risoluzione del 5 aprile 2017 n. 44/E, viene chiarito che qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e, chi la effettua non ne può determinare alcun elemento fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso, le previsioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 non troveranno applicazione.
Sono escluse pertanto, dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, le operazioni proprie del regime Iva “monofase” (articolo 74, Dpr 633/1972), nelle quali c’è un solo soggetto debitore d’imposta (il primo cedente), mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Tra le operazioni in questione, si possono ricordare (oltre ai biglietti di viaggio e sosta ante citati) le cessioni di:
Restano fermi, invece, gli obblighi derivanti da tutte le altre tipologie di cessione effettuate tramite distributori automatici.
Si ricorda che sul tema dei distributori automatici l'Agenzia aveva già fornito chiarimento con la recente risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 e con il Provvedimento del 30 marzo 2017 che ha definito le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici (vending machine).
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