News Pubblicata il 03/04/2017

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5 per mille 2017: nessuna domanda per gli enti già iscritti nel 2016

Per il 2017 semplificazioni in arrivo per accedere al cinque per mille dell'Irpef, niente domanda per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente ed elenco permanente



Semplificazioni in arrivo per gli enti destinatari del 5 per mille all'irpef.
Per gli enti destinatari del beneficio, regolarmente iscritti nell'esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, è stato infatti eliminato l'obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, è stato istituito un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 31 marzo 2017 n. 5, fa il punto sulle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’iscrizione al beneficio e, in particolare, all’applicazione della nuova procedura nell’anno 2017. Le disposizioni di semplificazione per l’accesso al riparto del cinque per mille, si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2017.

A fronte della stabilizzazione del contributo, l’articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010 ha:

Riepilogando non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per l’accesso al contributo nell’anno 2017, gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 nonché gli enti iscritti nelle altre categorie, il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalle competenti amministrazioni, fermi restando i requisiti per l’ammissione al beneficio, sono inseriti nell’apposito elenco degli enti iscritti al contributo che la stessa Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito entro il 31 marzo 2017.
Si considerano regolarmente iscritti:

Si considera validamente espletata la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con versamento della sanzione di 250 euro.

Entro il 22 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade di sabato), gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute. L’Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 l’elenco degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo.

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Fonte: Agenzia delle Entrate



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