Nella dichiarazione dei redditi 730/2017, il reddito dei terreni va comunicato come ogni anno, nel quadro A. Com'è noto infatti, il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario, nel rispetto della seguente distinzione:
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il reddito dominicale spetta al proprietario (o altro titolare di diritti reali),
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il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola (che può essere o meno il proprietario del terreno stesso).
Il quadro A della dichiarazione deve essere utilizzato da:
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chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
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l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
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il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario
Tra due settimane è prevista la scadenza dell'acconto IMU per il 2017: come si deve compilare il quadro A del 730/2017 se i terreni sono esenti da IMU?
Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, si calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l’Irpef che l’Imu. Per effetto della Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 13 L.208/2015) dal 2016 l’esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall’IMU ma alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione. In particolare, in caso di fusione di:
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due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
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un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell’agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
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un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
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due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.
Per il 2016 sono esenti dall’Imu:
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terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
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terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
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terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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