Come noto già dal 2013, è possibile per tutti i lavoratori il cumulo contributivo dei versamenti effettuati presso gestioni diverse, senza oneri aggiuntivi.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 L.232-2016, la possibilità è aperta anche a tutti gli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Pertanto è possibile cumulare i periodi assicurativi accreditati presso diverse gestioni previdenziali, senza oneri a carico del professionista, per ottenere il riconoscimento di un’unica pensione.
Non si tratta di una ricongiunzione o totalizzazione dei contributi in quanto l'assegno viene calcolato separatamente per ciascun periodo, secondo il metodo previsto da ciascun Fondo sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
La domanda di pensione in cumulo contributivo va presentata presso la gestione alla quale si è, ovvero si è stati, iscritti da ultimo e va presentata nel periodo immediatamente precedente il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
A questo proposito l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro Enpacl ha pubblicato sul proprio sito alcune Faq e ha reso disponibile un motore di calcolo delle prestazioni, fruibile tramite il servizio “Enpacl on line” , per consentire in particolari ai consulenti del lavoro che hanno versato contributi presso più gestioni previdenziali , la valutazione tra cumulo contributivo, totalizzazione e ricongiunzione dei contributi, una volta raggiunto il limite di età per la pensione .
La cassa dei consulenti del lavoro evidenzia alcune incongruenze per l'applicazione e comunica di essere in contatto attivo con gli esperti ministeriali per porre rimedio.
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