Le novità in tema di appalto introdotte dal D.L. 25/2017, in vigore dal 17 marzo 2017, prevedono:
In sostanza ,ora, a seguito delle modifiche apportate, il committente deve rispondere ai creditori anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutte le somme dovute a titolo retributivo e contributivo. Resta salvo comunque il diritto di agire successivamente per vie legali per ottenere il rimborso da parte dell’appaltatore .
Il decreto infatti non tocca la solidarietà fra committente ed appaltatore , che restano entrambi obbligati in materia di crediti da lavoro verso i lavoratori coinvolti a norma dell' art. 29 della c.d. legge Biagi n. 276 2003. Cio che è stato abolito è la norma per cui il committente in caso di indebitamenti poteva chiedere che l'azione esecutiva del lavoratore fosse promossa prima verso l'appaltatore e il subappaltatore, e solo in secondo momento risponderne con il proprio patrimonio.
Inoltre, come detto, le norme del Jobs act ora abolite dal decreto 25-2017 lasciavano alla contrattazione collettiva spazio per modificare anche il regime di solidarietà tra commitente e appaltatori .
Cosa non piu possibile, almeno per il periodo di vigenza del decreto legge che , va ricordato, ha 60 giorni di tempo per essere convertito in legge in Parlamento. In caso contrario le norme abrogative decadranno.
Si attende anche la decisione della Corte di Cassazione sul referendum chiesto ed ottenuto su questo tema dalla CGIL e fissato per il 28 maggio 2017. E' la Suprema Sorte infatti che deve cancellare ufficialmente la consultazione popolare sui voucher e sugli appalti, sulla base del fatto che le norme su cui si chiede il parere sono state abrogate con il Decreto 25-2017.
Sul decreto n. 25/2017 vedi Voucher e appalti abrogate le norme del Jobs Act con il testo integrale del decreto
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