News Pubblicata il 27/09/2018

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Ravvedimento operoso F24 a saldo zero

Mancata presentazione del Modello F24 a saldo zero: ecco come ravvedersi con una piccola sanzione



Scaduti i termini per i versamenti delle dichiarazioni, è utile ricordare cosa succede se ci si è dimenticati di presentare il Mod. F24 a saldo zero.

La Ris. n. 36/2017 ha fatto il punto sulle sanzioni che i contribuenti devono pagare se presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero.

Ecco quindi come mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997).

Ravvedimento entro i 90 giorni

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100,00 euro, la sanzione scende a 50,00 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione, la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

Ravvedimento oltre i 90 giorni

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni, ovvero se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

In merito alla presentazione dell'F24 con compensazione a saldo zero, ricordiamo che questa deve avvenire esclusivamente per via telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste.

Il codice tributo da utilizzare per il pagamento della sanzione del modello F24 a ZERO è il codice 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva” da indicare nella sezione Erario del modello F24.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20/03/2017 n. 36

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