Sulla dichiarazione d’intento per l'utilizzo in estrazione da deposito IVA, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi con la Risoluzione n. 35 del 20 marzo 2017. Com'è noto il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017 (convertito con modificazioni dalla legge 225/2016) ha modificato dal 1° aprile 2017, le disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva contenute nell'articolo 50-bis del DL 331/93.
In particolare, la nuova formulazione prevede che l’estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del DPR 633/72. In tali casi, la dichiarazione d’intento, deve essere comunque trasmessa all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
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Compilazione del modello di dichiarazione d’intento: l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 50-bis, comma 6, sesto periodo del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito; pertanto, nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello vanno indicati il codice fiscale, la partita iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L’importo dell’estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis, deve essere inserito nel modello nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”.
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Modalità di presentazione e verifica della trasmissione: l’esportatore abituale che procede all’estrazione senza pagamento dell’imposta deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, in base a quanto chiarito nel punto 2. della nota prot. n.113881/RU è stato precisato che il soggetto che procede all’estrazione deve produrre:
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copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.”
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Utilizzo del Plafond: l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione di beni da deposito Iva comporta, ovviamente, utilizzo da parte dell’esportatore abituale del suo plafond disponibile. In particolare, per ogni singola estrazione l’importo del plafond va ridotto dell’ammontare indicato nella Sezione “Dichiarazione” - campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” del modello.