Domani 16 marzo 2018 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2017 che risulta dalla dichiarazione IVA, per i contribuenti che decidono di effettuare il versamento in un'unica soluzione senza maggiorazione, e per coloro che decidono di rateizzare, la scadenza in questione riguarda il versamento della prima rata.
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno:
-
se di importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
-
utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).
Tuttavia i contribuenti hanno quattro diverse modalità per individuare la prima scadenza del versamento:
-
versare il saldo entro il 16 marzo 2018 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
-
rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2018 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili (massimo 9 rate fino a novembre, sarà quindi possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 di marzo al 16 di novembre);
-
differire il pagamento del saldo al 2 luglio 2018 (in quanto il 30.06.2018 cade di sabato) termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi Irpef/Ires e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2018 ed il 02.07.2018.
Il contribuente può decidere di usufruire di un ulteriore differimento di 30 giorni, e quindi effettuare il versamento entro il 20 agosto 2018 (aggiungendo 30 giorni al 2 luglio, infatti, la scadenza slitterebbe al 1° agosto, finendo proprio nel periodo di sospensione estiva, c.d. Proroga di Ferragosto), maggiorando l'importo di un ulteriore 0,40%.
-
differire il versamento al 2 luglio 2018 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (massimo sei rate), ovvero rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione tra il 16 marzo e il 2 luglio e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese).
Come versare il saldo nel modello F24
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato, attraverso i seguenti servizi:
-
utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel
-
ricorrendo ai servizi di internet banking (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, in questa ipotesi è necessario utilizzare i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate - Entratel/Fisconline) messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da indicare nel Mod. F24 all’interno della Sezione “Erario” sono:
-
il codice tributo “6099” (in caso di versamento in unica soluzione si utilizzarà solo questo);
-
il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;
-
il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
-
l’anno di riferimento “2017”;
Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2018, l’importo del saldo IVA dovuto da indicare nel modello F24 deve essere arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale, mentre se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va indicato al centesimo di euro.
Segui gratuitamente il Dossier dichiarazione IVA 2018 per essere sempre aggiornato, troverai news, aggiornamenti, approfondimenti, le risposte alle FAQ più comuni e la normativa di riferimento.
Inoltre ti segnaliamo i seguenti prodotti: