Il messaggio INPS n. 1133 del 13.3.2017 fornisce chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale FIS.
In particolare viene specificato che il decreto legislativo n. 148/2015 e nell’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, avevano previsto che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo dalla data di presentazione della domanda. Questi termini però non sono previsti come termini di decadenza e hanno creato perplessità negli operatori e negli utenti.
Il Ministero del lavoro è quindi intervenuto con nota prot. 1502 del 3 marzo, ed ha previsto che venga applicata la regola generale sper cui l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.
Da questa data , sempre ad avviso del Ministero, decorre la riduzione dell’attività lavorativa e il relativo trattamento integrativo.Il messaggio INPS specifica anche che non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare INPS n. 176/2016.
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