Mancata comunicazione della proroga della cedolare secca del contratto di locazione 2017: il codice tributo per il versamento con F24 è 1511. A chiarirlo è stata la Risoluzione 30 del 10 marzo 2017.
Com'è noto, l’articolo 7-quater del Decreto fiscale 193/2016con le misure fiscali, al comma 24 prevede che “(…). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".
Per consentire il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” della suddetta sanzione è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati :
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
Nel caso in cui il suddetto codice identificativo non sia disponibile, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:
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