News Pubblicata il 13/03/2017

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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: ok anche per i progetti in favore di terzi

In presenza dei requisiti l’agevolazione è riconosciuta anche per le attività commissionate a un ente di ricerca da un’associazione di cooperative



Agevolazioni per ricerca e sviluppo, via libera alle spese sostenute per la realizzazione di progetti di ricerca commissionati nell’interesse di terzi.

Con la risoluzione n. 32/E del 10 marzo 2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in presenza di progetti realizzati a favore di soggetti diversi dal committente.
In generale, il documento di prassi esamina la fattispecie di un’associazione di cooperative che commissiona ad un ente di ricerca l’esecuzione di alcuni progetti attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate. In base al contratto stipulato dal committente con l’ente di ricerca, i progetti saranno realizzati nell’interesse delle associate e i risultati saranno destinati a favore di una specifica cooperativa - scelta tra le proprie associate - che subentrerà successivamente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Al pagamento delle spese relative a questi progetti provvederà integralmente la cooperativa destinataria degli stessi. Le Entrate specificano che se i progetti di ricerca commissionati sono conformi ai requisiti che danno diritto all’agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, è possibile fruire del credito di imposta per i costi sostenuti nella misura del 50%, come modificata dalla legge di bilancio 2017, non rilevando le modalità utilizzate per commissionare l’attività di ricerca. Di conseguenza, i costi sostenuti dalla società cooperativa beneficiaria dell’attività di ricerca rientrano tra quelli ammessi al beneficio.
La legge di bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, tra l’altro, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’applicazione di un’aliquota unica del 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati. 

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 32 del 10 marzo 2017

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