Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti nella Circolare guida dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 4 aprile 2017.
Attenzione: la detrazione “arredo immobili ristrutturati” non è cumulabile con il bonus “per l’arredo degli immobili giovani coppie” (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili giovani coppie va indicata nel rigo E58. Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. La detrazione non compete per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Per fruire dell’agevolazione è necessario:
L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti sopra elencati sempreché essi si verifichino nel corso del 2016 e l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare acquistata deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull’ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013,
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
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