Il Ministero del lavoro ha pubblicato ieri la nota operativa 33/1328 con la quale sono state fornite le istruzioni sugli obblighi di comunicazione per i call center introdotti dalla legge di bilancio 2017 Le nuove norme anti-delocalizzazione si applicano a tutti gli operatori economici che utilizzano numeri pubblici a prescindere dal carattere accessorio o prevalente di questa attività rispetto all’oggetto sociale e ndipendentemente dal numero di dipendenti. Sono esclusi le Pubbliche amministrazioni e gli enti non profit.
La nota ricorda che la comunicazione obbligatoria della delocalizzazione dell'attività, anche con affidamento a terzi, in un paese extra UE va inviata con un preavviso di 30 giorni, e prevede l'obbligo di individuare i «lavoratori coinvolti». Il Ministero chiarisce che si fa riferimento ai lavoratori che, in conseguenza della delocalizzazione , subiscono una modifica della propria posizione lavorativa (tra cui il licenziamento). Nel comunicare il numero degli addetti, si devono indicare anche le unità produttive in cui sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa.
Per quanto riguarda le modalità di invio dal 28 marzo 2017 sarà disponibile sui siti del ministero e dell’Inl un modello telematico; fino a tale data, le comunicazioni potranno essere effettuate compilando una tabella excel da inviare via email a deloc_callcenter@lavoro.gov.it.
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