News Pubblicata il 28/02/2017

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Voluntary-bis 2017: ancora molte incertezze

La collaborazione volontaria 2017 presenta ancora molti dubbi sulle sanzioni e i termini per l'accertamento. A determinare le differenze sono le modalità di liquidazione e il Paese delle attività



La voluntary disclosures bis introdotta dal Decreto fiscale 193/2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, prevede la possibilità di regolarizzare le attività patrimoniali e finanziarie costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, delle violazioni in materia di dichiarazioni fiscali in relazione con tali attività e delle violazioni non connesse con le attività estere oggetto di emersione. La procedura non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quella prevista dalla L. 186/2014 che introduceva la precedente Voluntary entrata in vigore nel gennaio 2015.
Una delle novità riguarda l’introduzione del nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non coperti da causa di esclusione della punibilità. Tale illecito, non previsto per coloro i quali hanno aderito alla “prima Voluntary” per il principio di legalità, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi si avvale fraudolentemente della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti da causa di esclusione della punibilità.

Tuttavia, in questi mesi si è verificato da parte degli operatori scarso interesse ad aderire alla procedura, probabilmente anche in considerazione dei dubbi in merito alle sanzioni. Infatti il peso delle sanzioni cambia a seconda delle modalità di liquidazione di quanto dovuto dal contribuente, in quanto:

Oltre alla modalità con cui il contribuente liquida quanto dovuto, le sanzioni e i termini di accertamento dipendono anche dal Paese in cui sono detetenute le attività. In particolare sono previste riduzioni sanzionatorie e la non applicazione del raddoppio dei termini di accertamento nei casi in cui, il Paese in cui si trovano le attività estere abbia concluso con l’Italia un accordo internazionale sullo scambio di informazioni in vigore da prima del 24 ottobre 2016.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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