Le principali novità in materia di lavoro previste del decreto legge Milleproroghe 244 2016 convertito in legge la scorsa settimana sono le seguenti :
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Slitta dal 2017 al 2018 il termine per adempiere all’obbligo di assunzione di un disabile da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti. In base alla previsione dell’articolo 3 del Dlgs 151/2015, le aziende con almeno 15 dipendenti al 31 dicembre 2016 avrebbero dovuto procedere all’assunzione del disabile entro il 1° marzo 2017 ma il decreto legge ora concede un ulteriore anno per attivare l’effettivo ingresso di un lavoratore disabile. L’obbligo di assunzione scatta dunque con il 2018 e precisamentE entro il 1° marzo 2018 (cioè nei 60 giorni successivi dall’insorgenza dell’obbligo stesso).
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Slitta invece di 6 mesi , e precisamente al 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo di denuncia degli infortuni con assenza di almeno un giorno, al SINP , previsto dal D.lgs 81/2008 ai soli fini statistici . Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l’evento), sono esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard. Probabilmente questo rinvio è dovuto alla necessita di adeguare tutte le complesse procedure informatiche al nuovo soggetto Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro attivo dal 12 ottobre scorso .
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Viene prorogata di un ulteriore anno, e cioè dal 2017 al 2018, la decorrenza dell’obbligo di tenuta telematica del Libro unico del lavoro presso il ministero.Si tratta della previsione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 151/2015, che originariamente fissava l’inizio dell’obbligo a partire dal 2017, e che lo subordinava all’adozione di un apposito decreto ministeriale del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative . Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazioni anche amministrative da parte del Lavoro, era presumibile la proroga dell’obbligo, che è stata fissata al 2018.
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In materia infine di lavoratori " impatriati" dall'estero viene spostato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori rimpatriati entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere il regime agevolativo previsto dalla legge 238/2010 per tutto il 2017. L'agevolazione prevede l'esenzione fiscale del 70% del reddito se maschio e 80% se femmina.