Le dichiarazioni integrative possono ora essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento. E' questa una delle principali novità contenute nell'articolo 5 del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2017 (DL 193/2016) e approfondito nella Circolare 3 del 20 febbraio 2017 di Assonime dal titolo "Le novità del d.l. n. 193/2016 in tema di rettifica delle dichiarazioni fiscali"
Come chiarito nella premessa " La circolare illustra la nuova disciplina in merito alla rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA nonché in qualità di sostituti d’imposta. La novità principale consiste nell’aver unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale a prescindere dal “segno” di tale rettifica; anche le c.d. dichiarazioni integrative a favore, infatti, similmente a quelle c.d. a sfavore, possono ora essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento dei dati in esse contenute."
Com'è noto infatti "le modifiche apportate dall’art. 5 eliminano questa discrasia stabilendo che tanto le c.d. dichiarazioni integrative a favore quanto le c.d. dichiarazioni integrative a sfavore possono essere presentate entro il c.d. termine lungo e, cioè, entro il termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento". Ad esempio, i modelli dichiarativi UNICO 2017 e IVA 2017, relativi al periodo d’imposta 2016, potranno essere rettificati entro il 31 dicembre 2022.
La Circolare Assonime composta da 34 pagine, è così composta:
3.1 (segue) le nuove regole per la rettifica della dichiarazione IVA. p.25
4. Le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 42/E del 12/10/2016.
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