La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza del 13/02/2017, n. 3739 ha stabilito che l'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica una grave violazione dell'obbligo di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, poiché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro: infatti per la violazione dell'art. 2105 c.c. non è necessario che ricorrano tutti gli elementi della fattispecie, atteso che l'obbligo di fedeltà deve essere integrato con i generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
Nel caso si trattava di valutare la decisione della Corte di Appello che aveva confermato il licenziamento di un lavoratore, responsabile della manutenzione di una azienda. che era stato trovato in possesso di documenti riservati concernenti la composizione chimica e altri dettagli della produzione e vendita di un prodotto chimico.Il lavoratore si era difeso affemando che per la sua posizione e lunga permanenza in azienda poteva accedere liberamente a tali informazioni
Il giudice aveva invece ritenuto provata, sulla base delle deposizioni dei testi, la natura riservata dei documenti, che la società non aveva mai posto a disposizione del ricorrente, in quanto attinenti ad ambiti produttivi e commerciali che esulavano dal suo ruolo . Ha aggiunto che le informazioni erano destinate ad un altro imprenditore il quale aveva confermato la circostanza e confermato che era interessato dd acquisire i dati necessari per valutare la produzione del prodotto chimico . Quindi la corte territoriale ha ritenuto il licenziamento proporzionato alla gravità dei fatti contestati, perché il ricorrente rivestiva un ruolo delicato all'interno della società e la condotta era senz'altro tale da ledere il vincolo fiduciario, essendo evidente la violazione dell'art. 2105 c.c.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore e ritenuto corretta le decisione di merito in quanto, come confermato da molte pronunce in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà art. 2105 c.c la giuridsprudenza concorda sul fatto che il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dalla norma ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa , come in questo caso una eventuale programmazione di attività contrarie agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno.
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