News Pubblicata il 16/02/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Videosorveglianza colf e badanti solo con consenso

Nota n.1004-2017 dell'ispettorato del lavoro sulla videosorveglianza in un’abitazione privata con lavoratore domestico. Necessario il consenso ma non l'autorizzazione dell'Ispettorato



L’Ispettorato nazionale del lavoro, con Nota 08 febbraio 2017, n. 1004, ha fornito un parere in merito alla possibilità di autorizzare l’installazione di un impianto di videosorveglianza collocato in un’abitazione privata all’interno della quale è presente un lavoratore domestico, colf o badante.

L'esigenza negli ultimi tempi infatti è diventata molto comune e molte famiglie si chiedono se è lecito il controllo  con telecamere di quanto succede ad esempio  nella situazione di una persona anziana sola  che venga accudita  da un lavoratore domestico convivente.  

La risposta è positiva , le telecamere si possono installare senza  richiedere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro ma   si deve informare e ottenere il consenso del lavoratore e  tutelare comunque la sua privacy.

Nel documento, che risponde ad una precisa richiesta di chiarimenti, l'Ispettorato del lavoro ricorda innanzitutto che  il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.
Di conseguenza è esclusa l’applicabilità del divieto di controlli  a distanza se non discussi e concordati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori  e per i quali vada richiesta l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro.

Si applica invece,  anche al lavoro domestico , l’art. 8 dello Statuto, che pone il divieto di indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali .
L’esclusione del lavoro domestico dalla necessità di autorizzazione ministeriale però non sottrae questa materia dal rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in quanto  la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza è comunque  garantita dal d.lgs. n. 196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati,  per «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale».
Nell’ambito domestico, dunque, il datore di lavoro,  anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali,  per procedere alla videosorveglianza dovrà preventivamente acquisire il consenso del lavoratore .

Sul rapporto di lavoro colf/ badanti ti puo interessare il foglio di calcolo Busta Paga COLF

Per tutte le notizie sulla privacy segui il nostro Dossier gratuito . Trovi qui il testo integrale del Codice della privacy D.lgs. 196/2003

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro