Le assemblee dei lavoratori delle istituzioni socio assitenziali aderenti ad AGIDAE hanno approvato l’ipotesi di accordo firmata lo scorso 21/12/2016 Il testo dell'accordo è quindi applicabile dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
Tra le novità previste dal contratto si segnalano:
APPRENDISTATO
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni nella misura massima del 30% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
– Cat. A2: 6 mesi
– Cat. A3: 12 mesi
– Cat. B2: 24 mesi
– Cat. C1: 24 mesi
– Cat. C2: 24 mesi
– Cat. D: 36 mesi
I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti:
– 80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato;
– 90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato.
CONTRATTI A TERMINE
E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
E’ consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.
Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell’Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti convengono di introdurre, in via sperimentale, per tutti i lavoratori, l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI).
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari a 5,00 euro mensili per tredici mensilità.
Per l’avvio del nuovo sistema ASI, le parti si incontreranno entro il 30/4/2017 per rendere effettivo il servizio.
T.F.R.
In aggiunta ed in subordine, alle anticipazioni previste dalla Legge, si riconoscerà l’anticipo del T.F.R. anche per:
– la ristrutturazione della prima casa di abitazione;
– danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali;
– spese pre-adottive in caso di adozioni internazionali.
– spese matrimonio del dipendente o figli;
– tasse universitarie per dipendente o figli, nell’ambito del regolare svolgimento del piano di studi.
INDENNITA PRESENZA NOTTURNA
Esclusivamente alle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 35,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
COMPORTO
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie,
Le nuove tabelle retributive con gli aumenti sono le seguenti :
CATEGORIE |
PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2017 |
PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2018 |
PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2019 |
A |
1.000,00 |
1.012,80 |
1.032,07 |
A2 |
1.340,18 |
1.357,40 |
1.383,22 |
A3 |
1.383,54 |
1.401,31 |
1.427,98 |
B2 |
1.445,22 |
1.463,78 |
1.491,64 |
C1 |
1.494,55 |
1.513,75 |
1.542,55 |
C2 |
1.556,61 |
1.576,61 |
1.606,61 |
D |
1.598,03 |
1.618,56 |
1.649,36 |
D1 |
1.685,10 |
1.706,75 |
1.739,23 |
E1 |
1.776,08 |
1.798,90 |
1.833,13 |
E2 |
1.883,04 |
1.907,24 |
1.943,53 |
F1 |
1.991,04 |
2.016,63 |
2.055,00 |
F2 |
2.098,00 |
2.124,95 |
2.165,39 |
Gli aumenti decorrenti dal mese di gennaio andranno erogati entro il corrente mese di febbraio.
debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
TUTTI GLI ACCORDI E I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO aggiornati sono a tua disposizione nella Banca dati della Circolare settimanale del lavoro , a cura dell'avv. R. Staiano. Guarda l'indice della Normativa contrattuale !