News Pubblicata il 09/02/2017

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Split payment 2017: richiesta estensione fino al 2020

Il MEF ha chiesto alla Commissione europea di estendere il regime di split payment fino al 2020



Con un comunicato stampa del 7 febbraio 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Ministro Pier Carlo Padoan ha trasmesso alla Commissione europea una richiesta per l’estensione del regime di split payment.

La lettera, destinata al vicepresidente Valdis Dombrovskis e al commissario Pierre Moscovici, chiede che l’autorizzazione al regime di split payment venga prorogata per altri tre anni oltre il termine del 31 dicembre di quest’anno e quindi fino al 2020.

Inoltre il Ministro chiede di verificare la possibilità di estendere l’autorizzazione anche a entità e transazioni inizialmente non incluse in questo regime, inizialmente circoscritto agli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

Nella lettera viene sottolineato che il regime di split payment ha riscosso risultati molto soddisfacenti per le entrate erariali senza peraltro effetti indesiderati dal lato dei fornitori grazie al funzionamento efficiente dei rimborsi IVA

Si ricorda, che la disciplina dello split payment è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e l'Agenzia ha fornito chiarimenti sul tema in numerosi circolari. Dal punto di vista soggettivo l'Agenzia ha chiarito che sono compresi nel nuovo meccanismo quei soggetti pubblici che, benché non siano tra quelli elencati all'articolo 17-ter del D.p.r. 633/72, ne sono loro immediata e diretta espressione (ad esempio i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, e i Consorzi interuniversitari).

Sono invece esclusi dal meccanismo, gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale. Dal punto di vista oggettivo, l'Agenzia specifica che non rientrano nel meccanismo dello split payment: le forniture per le quali l'ente è debitore d'imposta (per reverse charge); le operazioni rese alla Pa per cui il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta, e trattiene lo stesso riversando alla Pa committente un importo netto; le prestazioni rese alle Pa i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo d'imposta o a titolo d'acconto; le operazioni certificate dal fornitore con ricevuta o scontrino fiscale o fattura semplificata; le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA.

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Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



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