Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha risposto nei giorni scorsi ad un quesito posto dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in materia di calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.
Il MIUR ha risposto affermando che i crediti riferiti all'esame finale di laurea , anche se classificati dall'ateneo come "su richiesta dello studente" possono essere validamente conteggiati ai fini del soddisfacmento dei crediti, posto che l'università specifichi il settore disciplinare nel quale possono essere attribuiti.
Questo il testo
“…come evidenziato da codesto Consiglio Nazionale, questa Direzione ha chiarito, da ultimo con nota n. 379 dell’11/01/2016, che ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convenzione siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea, pertanto, poiché è prevista la possibilità di attribuzione di crediti all’esame finale di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni, in questo caso sarà però necessario che l’università certifichi lo specifico settore disciplinare attribuito ai crediti della prova di laurea."
Va ricordato che il Tirocinio Professionale. propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell'Albo da almeno 5 anni , a seguito del D.L. 24.1.2012 n. 1, è stato ridotto a 18 mesi . Inoltre l' Art. 9 comma 4 del citato decreto ha reso obbligatorio un rimborso spese da riconoscere al tirocinante forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Il tirocinio può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell'Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR. Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all'estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti.
Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all'apposito Registro dei tirocinanti.
Il Registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l'aggiornamento e verifica periodicamente l'effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante.
Il Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in:
* Sezione A - "Tirocinanti Dottori Commercialisti" Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. Alla sezione A si accede con il diploma di laurea magistrale della classe LM-56 ovvero della classe LM-77 (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.M. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l'iscrizione alla Sezione A "Commercialisti" dell'Albo professionale.
* Sezione B - "Tirocinanti Esperti Contabili"
Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale. Alla Sezione B si accede con il diploma di laurea triennale della classe L-18, ovvero della classe L-33 (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28 (ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l'iscrizione alla Sezione B "Esperti Contabili" dell'Albo professionale.
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