News Pubblicata il 08/02/2017

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Iper e Super Ammortamento 2017: i chiarimenti di Telefisco

Maggiorazione del 40% e del 150% per il 2017: come funziona, chi può farlo, da quando vale.



Super ammortamento e iper ammortamento dei beni, sono stati oggetto di chiarimento nel corso di Telefisco 2017 della scorsa settimana. Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato tutte le domande e tutte le risposte fornite dall'Agenzia nel corso del convegno. Di seguito quanto pubblicato sul sito del MISE il 6 febbraio 2017:

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore).

Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).

L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa.

L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy



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