In materia di lavoro domestico, con il messaggio n. 465 del 31/01/2017, l’INPS interviene con chiarimenti sulle deleghe per la gestione del lavoro domestico da parte degli intermediari autorizzati.
Si ricorda innnazitutto che la circolare INPS n. 28 del 28 febbraio 2011 aveva introdotto un nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979. La circolare stabiliva in particolare che gli intermediari autorizzati possono operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.
Ora, per regolare l'accesso ai servizi per la gestione del lavoro domestico, in conformità con quanto indicato nella circolare, sono state rese disponibili per i soggetti individuati nel paragrafo 3 della circolare n. 49 del 2011 le funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico.
Le nuove funzionalità sono disponibili fra i servizi per la gestione del lavoro domestico e prevedono l’attivazione di una delega appositamente riformulata ai sensi della normativa vigente. Per tale motivo non è prevista l’attivazione di deleghe precedentemente conferite su modulistica diversa da quella fornita dal nuovo applicativo.
Non è consentito il conferimento della delega a più di un intermediario o Associazione nello stesso intervallo di tempo. L’attivazione di una nuova delega comporta la revoca automatica della eventuale delega precedente.
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