L’Inail, con circolare n. 6 del 25 gennaio 2017, ha pubblicato gli indici di gravità medi per l’anno 2017 e la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, L. 147/2013.
La riduzione percentuale dei premi e dei contributi per l’anno 2017 è stata fissata al 16,48%.
Nel documento vengono inoltre elencati i criteri di applicazione e precisa che precisa che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2017 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2017. Per i premi di autoliquidazione questa percentuale si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2017 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018, mentre la percentuale di riduzione da applicare al conguaglio per l’anno 2016 è quella fissata con il decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di del 30 settembre 2015.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato l’istanza, poi accettata nel corso del biennio, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.
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