News Pubblicata il 16/01/2017

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Trasferta e trasfertismo: le novità del decreto fiscale 193/2016

La legge n. 225 2016, di conversione del c.d. decreto fiscale, ha risolto la diatriba interpretativa sulla trasferta e sulla corretta qualificazione del lavoratore trasfertista.



La legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016, c.d. decreto fiscale,  ha risolto la diatriba interpretativa sulla corretta qualificazione del lavoratore trasfertista.Come noto  il TUIR prevede due distinti regimi per le indennità riconosciute ai lavoratori in trasferta e ai lavoratori trasfertisti.
Le somme erogate ai dipendenti in trasferta, purché fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, sono escluse dalla formazione del reddito imponibile fiscale  (articolo 51, comma 6, Tuir) e contributivo (armonizzazione disposta dal D.lgs. n. 314/1997)  entro determinati valori (vedi tabella sotto).

Le somme erogate ai dipendenti trasfertisti, coloro tenuti per contratto a svolgere la loro prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, sono assoggettate ad una tassazione (articolo 51, comma 6, Tuir) e imposizione contributiva (armonizzazione disposta dal D.lgs. n. 314/1997)  nella misura del 50% del loro ammontare.     

Ora, l’articolo 7-quinquies del decreto fiscale stabilisce che rientrano nella disciplina del trasfertismo i lavoratori  per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:     

1) mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

2) svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

3) corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.     

Nel caso non siano presenti contestualmente tali condizioni , è riconosciuto il diverso trattamento fiscale e contributivo, previsto per le indennità di trasferta con esenzione entro i valori fissati nella tabella sotto riportata e non nella misura del 50% dell’ammontare dell’indennità corrisposta.
L’interpretazione autentica ha valore retroattivo dall’entrata in vigore della norma, con un notevole vantaggio per i giudizi e i verbali ancora pendenti e chiude definitivamente quei  contenziosi che, per molte aziende, soprattutto del settore edile e dell’impiantistica, ma non solo, hanno comportato recuperi contributivi estremamente pesanti.   

 

 

1.    Indennità forfetaria (*)

 

Esente  fino  a  €  46,48/giorno, elevata  a       77,47 per l’estero (anche senza pernottamento)

 

 

2.    Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell’alloggio

 

 

Esente  fino  a  € 30,99/giorno, elevata a  € 51,65 per l’estero

 

3.    Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell’alloggio

 

 

Esente  fino   a  € 15,49/giorno, elevata a € 25,82 per l’estero

 

4.    Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili

 

Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esente.

Altre spese anche non documentabili esenti fino a € 15,49/giorno, elevate a € 25,82 per l’estero.

 

 

(*) Le spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e di trasporto (documentate) sono sempre totalmente esenti.  

 

 

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro