News Pubblicata il 13/01/2017

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Nuove regole per il trasferimento di dirigenti e ricercatori stranieri

Dall’11 gennaio 2017 cambiano le regole per l’ingresso di lavoratori extra ue specializzati, nell’ambito di trasferimenti intra-societari



Il D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2017, n. 7, attua la direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Tale condizioni entrano in vigore dal 11 gennaio 2017. Nello specifico prevede che:
L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.
La documentazione va presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione, per la verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità , l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel  termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro , rilascia il nulla-osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla-osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla-osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



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