News Pubblicata il 13/01/2017

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Milleproroghe 2017: bilancio di previsione Enti locali al 31 marzo 2017

Esercizio provvisorio per gli Enti locali a seguito del rinvio della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/3/2017 disposta dal decreto Milleproroghe 2017



Il differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta al 31/03/2017, dal decreto Milleproroghe, comporta, per tutti gli enti che non hanno provveduto ad approvare comunque, entro il 31 dicembre 2016, il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, l’avvio dell’esercizio provvisorio. Questo fatto si verifica ogniqualvolta la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia prorogata, da norme statali, oltre l’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento. In questi casi l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito.
Gli enti locali, dall’inizio dell’esercizio provvisorio e sino all’approvazione del bilancio, possono effettuare spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste dall’ultimo bilancio definitivamente approvato. In altre parole, fino a tale termine la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio compreso nel triennio di riferimento dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Per il 2017, pertanto, il riferimento è dato dagli stanziamenti previsti, proprio con riferimento all’esercizio 2017, nell’ambito del bilancio di previsione approvato per il triennio 2016-2018.
La gestione in dodicesimi interessa soltanto gli stanziamenti di competenza diversi dagli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio.
In materia di investimenti, è vietato il ricorso all’indebitamento e si possono impegnare solo le spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ferma restando la necessità di garantire la copertura finanziaria della spesa con entrate già accertate.
L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza. E’ onere della giunta deliberare, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione contabile, una variazione del bilancio provvisorio con la quale disporre l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

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Fonte: Fisco e Tasse



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