Gli esercenti attività di trasporto possono presentare entro fine mese, la richiesta per recupero delle accise sostenute sul gasolio consumato nell'ultimo trimestre del 2016.
La dichiarazione necessaria per fruire di questo beneficio fiscale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, dove è anche possibile scaricare il software per la compilazione. In generale possono recuperare le accise:
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a) gli esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
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b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/1997, e relative leggi regionali di attuazione;
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c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo;
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d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attenzione: dal 1° gennaio 2016, non possono fruire del beneficio i mezzi di trasporto di categoria Euro 2 ed inferiori, in seguito ad una maggiore restrizione operata dalla Legge di Stabilità 2016.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
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€ 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2012;
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€ 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre ed il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.