I professionisti che intendono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 289/2002 in materia di concordato e dichiarazione integrativa possono beneficiare di un maggior termine di versamento per quanto attiene i risvolti delle sanatorie sui contributi previdenziali. L'articolo 7 stabilisce, nel caso in cui i contribuenti interessati registrino maggiori imponibili, che la rilevanza previdenziale deve limitarsi al 60% dei maggiori imponibili rispetto a quelli evidenziati nella dichiarazione originaria nella misura eccedente i minimali reddituali.
La dichiarazione integrativa disciplinata all'articolo 8 prevede, invece, che il meccanismo di definizione fiscale si rifletta in maniera diretta sotto il profilo previdenziale, tenuto conto dei minimali reddituali, nella misura del 100% dei maggiori imponibili definiti rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Le scadenze di pagamento, peraltro in attesa di correzione, devono intendersi tassative ai soli fini fiscali in quanto le casse di previdenza e assistenza degli Ordini hanno autonomamente fissato differenti termini.
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