News Pubblicata il 10/01/2017

Tempo di lettura: 1 minuto

Dimissioni telematiche: consulenti ok ma non altri professionisti

In risposta ad un interpello il Ministero chiarisce che solo i consulenti del lavoro sono abilitati come intermediari per la presentazione delle dimissioni telematiche



Il Ministero del lavoro, nell' interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, in risposta ad una  istanza di Confimi Industria, ha chiarito che lo specifico  riferimento testuale ai “consulenti del lavoro” come intermediari abilitati ad effettuare dall’articolo 26, D.Lgs. 151/2015   ovverossia alla presentazione delle dimissioni telematiche e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro,   non  consente  un’interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati all'assistenza  dei datori di lavoro in materia di lavoro e previdenziale. di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché   le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa” le quali “possono affidare l'esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)”.

Ciò in quanto spiega il documento, "gli obblighi sanciti  dal d.lgs 151 2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. 12/1979."

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


1 FILE ALLEGATO:
interpello-lavoro 24-2016

TAG: La rubrica del lavoro Lavoro Dipendente