News Pubblicata il 05/01/2017

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Bonus sicurezza al 50% per immobili ad uso promiscuo

In Gazzetta il decreto sul credito di imposta IRPEF per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza e allarme . Ridotto per immobili usati anche per lavoro



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2016, n. 298 il Decreto MEF 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito di imposta per le spese sostenute nel 2016 per: sistemi di video sorveglianza digitale o allarme o per  contratti con istituti di sorveglianza, al fine di prevenire le attività criminali.  Il bonus era stato istituito dalla legge di stabilità 2016 comma 982, Legge n. 208/2015,  e mai regolamentato. Il bonus spetta alle persone fisiche per le spese  per impianti  su  immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo ma spetta anche in caso di immobili utilizzati per uso promiscuo ossia sia a fini residenziali che per attività di impresa o lavoro autonomo, in misura ridotta del 50%  .

Il decreto stanzia a questo fine  15 milioni di euro  e specifica che la misura dell'agevolazione sarà definita dall'Agenzia delle entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate a l'ammontare del  credito  d'imposta  complessivamente richiesto, Tale  percentuale  sarà comunicata  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da emanarsi entro il 31 marzo 2017.  

Riguardo alla modalità di fruizione il decreto specifica che "Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile  in compensazione, a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della  percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal  fine,  il  modello F24  deve  essere  presentato  esclusivamente   tramite   i   servizitelematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. "

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



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